Demolizione e ricostruzione di edifici crollati: la ristrutturazione edilizia non ha limiti temporali

Il Consiglio di Stato rilancia il dibattito sulla qualificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione alla luce della definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 23/04/2025

Il presupposto della "preesistente consistenza"

Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio ormai pacifico: la ristrutturazione edilizia presuppone l’esistenza materiale di un organismo edilizio definibile nelle sue linee strutturali, anche se parzialmente compromesso. Non si può invece parlare di ristrutturazione quando residuano solo frammenti murari non idonei a ricostruire in modo certo sagoma e volumetria, poiché in tal caso si configura una nuova costruzione.

Nel caso di specie, la sentenza ha anche evidenziato l’irragionevolezza di un’interpretazione che negherebbe l’applicabilità della norma proprio nei casi che la stessa intende disciplinare: ovvero gli interventi su immobili crollati o demoliti. Sarebbe illogico, secondo i giudici di Palazzo Spada, applicare regole diverse per immobili crollati poco prima o poco dopo l’entrata in vigore della legge, determinando un’irragionevole disparità di trattamento.

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