Demolizione e ricostruzione: ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?

Un intervento di demolizione e ricostruzione va considerato “ristrutturazione edilizia” o “nuova costruzione” ai sensi del d.P.R. n. 380/2001? Lo chiarisce il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 16/01/2025

Il caso di specie

Nel caso oggetto dell’intervento del Consiglio di Stato viene appellata una sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione-rimessa in pristino, relativa ad un intervento che il ricorrente riteneva potesse rientrare tra quelli di edilizia libera o di manutenzione straordinaria, oppure in subordine di “ristrutturazione ricostruttiva parziale”.

Proprio sulla base di questo rilievo, viene contestata l'erronea applicazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 31 del TUE, sostenendo che nel caso di specie si tratterebbe di attività edilizia non richiedente il permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato ha confermato che l’intervento non può qualificarsi come attività edilizia libera né è riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la sola comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, dal momento che la norma esclude da tale fattispecie gli interventi che, come nel caso di specie, riguardino le parti strutturali dell'edificio.

L’intervento, invece, è riconducibile alla ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, lett. d), del testo unico, ossia quale ripristino di edificio crollato mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente senza incrementi di volumetria che, quindi, richiederebbe la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 22 del TUE.

Dall’esame della documentazione progettuale e fotografica è emerso che la ricostruzione, benché mediante l’utilizzo di materiali diversi, è avvenuta in modo del tutto fedele per sagoma, volume ed altezze (circostanza confermata anche nella sentenza di primo grado).

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