Demolizione e ricostruzione: ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?

Un intervento di demolizione e ricostruzione va considerato “ristrutturazione edilizia” o “nuova costruzione” ai sensi del d.P.R. n. 380/2001? Lo chiarisce il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 16/01/2025

Serve il permesso di costruire?

Il Consiglio di Stato ha, dunque, escluso la necessità del permesso di costruire in una fattispecie dove peraltro la ricostruzione non è dipesa da una demolizione volontariamente effettuata, ma ha costituito il necessario intervento di ripristino, a seguito di un evento atmosferico che ha distrutto il precedente fabbricato, di ciò che era già stato legittimamente autorizzato.

A fronte dell’invio da parte dell’appellante della comunicazione di avvio delle opere di manutenzione per il fedele ripristino del chiosco danneggiato dagli eventi naturali (cui ha fatto peraltro seguito anche la comunicazione di fine lavori), il comune avrebbe dovuto:

  • da una parte, prendere atto che si trattava di fedele ricostruzione del manufatto andato distrutto e, quindi, escludere che fosse necessario il permesso di costruire;
  • dall’altra, esprimersi tempestivamente sulla validità della ridetta comunicazione avviando una interlocuzione procedimentale con l’appellante, il quale avrebbe così potuto avere contezza del titolo necessario per l’intervento da eseguire e richiederlo senza incorrere in sanzioni.

L’amministrazione ha l’obbligo di rispettare, nell’esercizio dell'attività autoritativa, non solo le norme di diritto pubblico ma anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, trattandosi di condotta esigibile non solo dal privato, dovendosi fare applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, che prevede che i rapporti tra il cittadino e la p.a. sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

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