Demolizione e ricostruzione: ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?
Un intervento di demolizione e ricostruzione va considerato “ristrutturazione edilizia” o “nuova costruzione” ai sensi del d.P.R. n. 380/2001? Lo chiarisce il Consiglio di Stato
L’operato della P.A.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, osservato come il Comune non abbia tenuto nel debito conto neanche le osservazioni procedimentali che l’appellante ha potuto presentare soltanto in occasione della tardiva attivazione del contraddittorio, ossia dopo aver avviato il procedimento di repressione di abusi edilizi, a tanto non potendo sopperire la mera parziale riproduzione del parere dell’avvocatura comunale.
Alla luce delle suddette considerazioni, l’appello è stato accolto ed è stata censurata l’omessa valutazione da parte del Comune dell’apporto fornito in sede procedimentale, sia quanto al motivo con cui è stato dedotto il difetto di istruttoria per non aver considerato che il manufatto consiste in una fedele ricostruzione di quello crollato e non necessitava di permesso di costruire.
In definitiva, il comune avrebbe dovuto, nell’ottica della leale collaborazione, indicare all’appellante il titolo necessario per eseguire l’intervento per cui è causa, ossia la SCIA di cui all’art. 22 del testo unico.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 23 dicembre 2024, n. 10307IL NOTIZIOMETRO