Da deposito ad abitazione: bonus casa applicabile?
Nel caso di cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione nell'ambito di un edificio condominiale, è possibile beneficiare del bonus casa 50%?
Bonus casa: gli interventi agevolati
L'art. 16-bis del TUIR ha previsto nel nostro ordinamento la detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti categorie, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
L'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013 ha potenziato questa detrazione, portandola al 50% con limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sulle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
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