Detrazioni fiscali: il riordino in base alla Legge di Bilancio 2025

Il ddl di Bilancio 2025 introduce l'art. 16-ter al TUIR, che prevede dei limiti di accesso alle detrazioni legati a reddito e quoziente familiare

di Luciano Ficarelli - 26/10/2024

È stato presentato alla Camera il testo definitivo della Legge di Bilancio per il 2025 che presenta importanti novità nel campo delle detrazioni fiscali.

Detrazioni fiscali: cosa cambia con la legge di Bilancio 2025?

Al netto delle eventuali modifiche che il testo potrà subire in sede parlamentare, la novità è tutta nell’introduzione dell’art. 16-ter nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), denominato “Riordino delle detrazioni”, di cui analizziamo i primi cinque commi.

Il primo comma inserisce un limite alla detrazione d’imposta legata al reddito dichiarato. È previsto che “per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico”.

Il secondo comma specifica quali sono gli importi base: “L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

  • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
  • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro”.

Il terzo comma indica i coefficienti da utilizzare: “Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

  • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
  • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
  • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
  • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2”.

La machiavellica disposizione di difficile lettura si traduce con degli esempi. Ma prima, occorre completare il quadro normativo:

  1. richiamando il comma 2 dell’art. 12 del TUIR
  2. anticipando la spiegazione del quinto comma del nuovo articolo 16-ter del TUIR.

Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR indica quali sono i limiti di reddito per considerare i figli a carico, vale a dire coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Si ripete che per “figli” si intendono anche i nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Il quinto comma del neonato art. 16-ter chiarisce che per le spese detraibili la cui detrazione è ripartita in più annualità, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese soggette a limitazioni in base ai parametri sopra commentati, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

 

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