Detrazioni fiscali: il riordino in base alla Legge di Bilancio 2025

Il ddl di Bilancio 2025 introduce l'art. 16-ter al TUIR, che prevede dei limiti di accesso alle detrazioni legati a reddito e quoziente familiare

di Luciano Ficarelli - 26/10/2024

Le altre novità sulle detrazioni

Il quarto comma del nuovo articolo 16-ter del TUIR esclude le spese sanitarie dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite alle detrazioni.

Sembra una buona notizia ma, in realtà, poiché queste spese sono detraibili al 19% con una franchigia di 129,11 euro, chi subisce le limitazioni imposte dalla nuova norma e ha delle spese detraibili con aliquota maggiore (come, ad esempio, la ristrutturazione edilizia sia al 50% che al 36%) preferirà perdere la detrazione di spese mediche e utilizzare tutto il margine disponibile per portare in detrazione le spese con aliquota più alta.

Il quinto comma, oltre a quanto abbiamo già visto precedentemente, specifica che ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, sono esclusi gli interessi su prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, le rate delle spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti e tutte le rate relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Pertanto, non occorre allarmarsi sulle detrazioni in corso per le spese già sostenute fino ad oggi e che si sosterranno entro il 31 dicembre 2024. Tali detrazioni resteranno immuni dal taglio delle detrazioni.

Resta, comunque, in vigore il comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR il quale prevede che la detrazione spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Questa norma, si ricorda, prevede che le detrazioni siano progressivamente ridotte al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro.

In questo caso, vanno tenute presenti entrambe le norme, cioè il nuovo articolo 16-ter e il comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR con la conseguenza chiarita con un esempio:

ESEMPIO

Il Sig. Percasi percepisce un reddito di 140.000 euro e ha sostenuto spese e oneri detraibili per complessivi 20.000 euro pari a 10.000 euro di detrazione (questa volta abbiamo considerato già l’importo rateizzato delle spese pluriennali come quelle di ristrutturazione). Ha un figlio a carico.

In questo caso, si dovrebbero applicare prima le regole del nuovo art. 16-ter secondo cui il Sig. Percasi deve prendere come riferimento l’importo base di € 8.000 e il coefficiente familiare di 0,70. L’ammontare massimo di detrazione ammessa è pari a € 8.000 x 0,70 = 5.600 euro.

Questo importo sarà ulteriormente ridotto ai sensi del comma 3-bis dell’art. 15 del TUIR, con il seguente calcolo:

€ 240.000 - € 140.000 = € 100.000

€ 100.000/€ 120.000 = 0,83

€ 5.600 x 0,83 = 4.399 euro (limite massimo di detrazione per l’anno di competenza)

Pertanto, il Sig. Percasi dovrà rinunciare alla differenza tra 10.000 euro di detrazione che gli spettava fino al 2024 e il limite massimo di 4.399 euro che spetta per il 2025.

In conclusione, con maggior convinzione occorre che i contribuenti interessati a realizzare interventi di ristrutturazione edilizia detraibili al 50% presentino l’inizio lavori prima possibile in modo da poter sostenere le spese entro fine anno e tenerle fuori dalle nuove disposizioni. Corre l’obbligo ricordare che gli interventi devono risultare almeno iniziati entro il 31 dicembre 2024, oltre che pagati, per poterli considerare detraibili.

Invece, per gli interventi agevolati con il Superbonus previsti al 65% per il 2025 sarà possibile portarli in detrazione solo a condizione che alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

  • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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