Difformità edilizie totali e parziali: il Consiglio di Stato chiarisce la differenza

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce la differenza che esiste tra difformità edilizie totali e parziali, colmando un vuoto del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 18/10/2024

Variazioni essenziali e non, difformità edilizie totali e parziali

A questo punto il Consiglio di Stato ha ricordato gli artt. 31 e 32 del TUE a mente dei quali:

  • si è in presenza di difformità totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un’opera “diversa” da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione;
  • si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.

Stando alla definizione enunciata all’art. 32 del TUE, dà luogo a una variante essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica; la nozione in esame non ricomprende, invece, le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

L’attribuzione a un intervento edilizio della natura di variazione essenziale comporta rilevanti conseguenze:

  • le varianti in senso stretto al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22, comma 2, t.u. edilizia, e cioè le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare e accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire;
  • le variazioni “essenziali”, giacché caratterizzate da incompatibilità con il progetto edificatorio originario in base ai parametri ricavabili, in via esemplificativa, dall’art. 32 t.u. edilizia, sono soggette al rilascio di un permesso a costruire del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello originario.

Un ulteriore richiamo alle variazioni essenziali è stato operato dall’art. 36-bis del TUE, introdotto dal Decreto Salva Casa.

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