Difformità parziali o totali: le sanzioni previste
La disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie graduate secondo la loro gravità. Vediamole in dettaglio
La disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie graduate secondo la loro gravità, per le quali è comunque prevista, almeno in via astratta, l’ingiunzione a demolire l’opera realizzata; anche per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione dell’abuso).
Abusi edilizi: il TAR sulle sanzioni
A chiarire i termini per l’applicazione delle sanzioni relative ad abusi edilizi è l’interessante sentenza del TAR Sicilia dell’8 novembre 2024, n. 3089, con la quale il Collegio ha respinto il ricorso per l’annullamento di un ordine di demolizione (annullato solo parzialmente in autotutela dall’Amministrazione) relativo a opere realizzate in totale difformità rispetto alla concessione edilizia, per le quali era stata presentata istanza di sanatoria.
Secondo il ricorrente sarebbero stati violati gli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e 49, comma 5, della L.R. Sicilia n. 71/1978; inoltre sarebbe stato leso il legittimo affidamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 C.E.D.U. Per altro, l’art. 12 della legge n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative sarebbe incostituzionale nella sua forma attuale, invocando l’estensione dei principi di personalità, colpevolezza e imputabilità anche ai provvedimenti sanzionatori adottati in materia edilizia.
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