Difformità parziali o totali: le sanzioni previste
La disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie graduate secondo la loro gravità. Vediamole in dettaglio
Disciplina sanzionatoria abusi edilizi: le fattispecie previste
Preliminarmente il TAR ha ritenuto infondata la critica sull’inquadramento dell’abuso che, secondo il ricorrente, sarebbe stato realizzato in difformità solamente parziale rispetto al titolo edilizio e come tale sottoposto al più mite trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (fiscalizzazione dell’abuso edilizio) e 49, comma 5, della L.R. Sicilia n. 71/1978.
Sul punto, ricorda il tribunale amministrativo palermitano, la disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie graduate secondo la loro gravità, per le quali è comunque prevista, almeno in via astratta, l’ingiunzione a demolire l’opera realizzata:
- l’ipotesi di interventi in assenza di permesso o in totale difformità;
- l’ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio;
- l’ipotesi residuale della parziale difformità da esso.
Al relativo accertamento consegue l’ingiunzione di demolizione delle opere.
In particolare, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 disciplina gli abusi più gravi ed assimila alla vera e propria mancanza di permesso la difformità totale dell’opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente.
In base alla norma si è in presenza di:
- difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione;
- difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Ai fini sanzionatori quindi:
- per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive;
- per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame, sono contestati due abusi distinti, ma egualmente inquadrabili nella disciplina degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 49, comma 1, della L.R. Sicilia n. 71/1978.
In particolare l’ordinanza parla della realizzazione, in aderenza all’originario edificio, di una nuova struttura realizzata in assenza di qualsiasi titolo edilizio.
Accanto a questo, si contesta la stessa realizzazione in totale difformità da quanto consentito del fabbricato originario, per il quale la concessione era stata rialsciata, con la creazione un organismo edilizio integralmente diverso tanto per caratteristiche tipologiche e architettoniche, quanto per caratteristiche planovolumetriche.
L’intervento è stato perciò in parte realizzato in assenza di permesso di costruire, mentre per il resto si presenta in ogni caso del tutto eterogeneo rispetto al titolo originario, i cui confini sono stati travalicati al punto tale da non consentire di ricondurre i manufatti entro i limiti delle modifiche assentite nell’originaria concessione.
Del tutto correttamente il Comune ha perciò inquadrato entrambi gli interventi tra gli abusi disciplinati dagli artt. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 49, comma 1, della l.r. 71 del 1978, per i quali il legislatore ha previsto l’applicazione della sanzione demolitoria.
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