Difformità parziali o totali: le sanzioni previste
La disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie graduate secondo la loro gravità. Vediamole in dettaglio
Demolizione opere abusive e diritto all'abitazione
Analogamente, non si può ritenere leso il legittimo affidamento maturato dalle ricorrenti, anche in considerazione dell’apprezzabile lasso temporale trascorso fra la realizzazione dell’abuso e l’attivazione del potere repressivo, nonché l’omessa considerazione dei bisogni abitativi, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 C.E.D.U.
Al riguardo, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso”.
Per un verso, dunque, la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio del potere di ripristino non è idonea a radicare alcun affidamento “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata.
Per altro verso, l’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
Al riguardo, neppure giova invocare i principi secondo cui il diritto all'abitazione di cui all’ art. 8 C.E.D.U. - tra cui dovrebbe annoverarsi, nella lettura delle ricorrenti, anche l'abitazione abusiva - richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio.
Nel caso in esame, le ricorrenti non hanno allegato alcuna circostanza pertinente da cui possa desumersi l’assenza di una soluzione abitativa alternativa e dunque la possibile compromissione del diritto di abitazione, così precludendo ogni concreto apprezzamento sul punto.
Ad ogni modo, la giurisprudenza amministrativa, nel declinare i principi enunciati dalla Corte E.D.U. nell’ambito del processo amministrativo, ha chiarito che la valutazione della proporzionalità della demolizione in considerazione delle reali condizioni di vita e di salute del trasgressore e della sua famiglia non incidono sulla legittimità del provvedimento repressivo sanzionatorio, che comunque costituisce strumento del potere vincolato che l’amministrazione deve esercitare in materia ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, ma attengono alla diversa fase dell’esecuzione di detto provvedimento, “condizionando l’attività dell’amministrazione competente ad eseguire l’ordine di demolizione attraverso la messa in campo di ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l’impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse”.
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