Difformità parziali o totali: le sanzioni previste
La disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie graduate secondo la loro gravità. Vediamole in dettaglio
La natura reale della sanzione demolitoria
Infine, il TAR ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ultimo motivo di censura in relazione all’art. 12 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non estende i principi di personalità, imputabilità e colpevolezza anche alla sanzione demolitoria, violando così il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
L'ordine di demolizione, diversamente dalle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 689 del 1981, non assolve ad una funzione punitiva, ma persegue una finalità riparatoria, in quanto mira a ripristinare l’ordine giuridico compromesso con l’abuso. La ratio, dunque, non è quella di sanzionare la condotta illecita dell’autore della violazione edilizia, bensì quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio e ripristinando l'equilibrio urbanistico-edilizio voluto dalla disciplina di settore.
La natura reale differenzia pertanto la sanzione demolitoria dalle sanzioni amministrative con finalità punitiva disciplinate dalla legge 689/1981 e non consente di valorizzare lo stato soggettivo del destinatario, escludendo così l’irragionevolezza della disciplina.
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