Digitalizzazione appalti: ANAC risponde ad ANCI
Accesso alle piattaforme, richiesta CIG, interoperabilità e compilazione form: l'Autorità Anticorruzione risponde punto per punto
Urgente Chiarimento
La scheda AD2 25 riporta nella colonna "schedaDescrizione" il valore "Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria, generale" e nella colonna "schedaNormativa" il valore "Articolo 50 comma 1 lettere c) d) e) decreto legislativo 36/2023. Articolo 50 comma 9 decreto legislativo 36/2023". Sembra esserci una contraddizione fra il riferimento all'affidamento diretto (di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b)) e le norme del Codice citate (che riguardano le procedure negoziate).
La scheda riguarda gli affidamenti ad un unico operatore economico di importo compreso tra il valore massimo consentito per l’affidamento diretto (140.000 per servizi/forniture e 150.000 per lavori) e le soglie di rilevanza europea, negli stessi casi di affidamento ad un unico o.e. consentiti dall’art. 76 del Codice. ANAC provvederà a correggere i riferimenti normativi eliminando il riferimento all’art. 50, comma 1, lett. C) e d) e sostituendolo con il riferimento all’art. 76.
Le schede AD2 25 e AD2 26 riportano nell'orchestratore i seguenti riferimenti mentre nell'interfaccia web della PCP si riportano i seguenti riferimenti normativi. Si chiede quindi se, alla luce della delibera ANAC 582/2023 che prevede l'utilizzo dell'interfaccia web della PCP per "ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/ 12/2023" sia necessario adeguare i riferimenti normativi presenti nell'orchestratore.
L’interfaccia web gestisce solo una specifica fattispecie alla luce della delibera n. 582/2023, mentre l’orchestratore deve riportare correttamente tutte le possibili fattispecie relative alla scheda. Non è necessario aggiornare i riferimenti dell’orchestratore.
La scheda AD3 viene pubblicata in PVL (categoria "Esiti") in un momento in cui l'offerta, da presentare telematicamente da parte dell'operatore economico attraverso la PAD, non è ancora pervenuta alla stazione appaltante Questa si una pubblicità eccessivamente anticipata da eliminare.
La AD3 è una procedura di affidamento diretto ad un concorrente già individuato; pertanto, la pubblicità riguarda la comunicazione di un affidamento avvenuto e non può essere posticipata ad un altro momento.
Per le schede AD3 e AD5 si reitera la richiesta formulata il 25 gennaio u.s. di spostare il campo "data aggiudicazione" alle schede CO 1 /C02.
Vedi risposta punto precedente.
La scheda A3_6 è relativa all'affidamento a società in house. Come noto, sul tema sono state aggiornate di recente le FAQ B.10, B.11 e D.7. Non si condivide l'approccio dell'Autorità in quanto con tale interpretazione anche l'affidamento in house ricade nelle problematiche legate al rilascio del CIG, con ripercussioni rispetto alla celere esecuzione delle prestazioni opere richieste, connotazione invece essenziale dell'in house. Inoltre, l'affidamento in house è un rapporto interorganico con la PA e la propria società che rappresenta la c.d. longa manus dell'amministrazione ed è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 20 l j 2022 ed alle specifiche dell'articolo 16 del d.lgs. 175j2016. Non è nemmeno soggetta ad obblighi di tracciabilità dei flussi ma alla sola comunicazione dei dati di affidamento, pertanto, andrebbe esclusa da tale obbligo. In alternativa l'in house potrebbe essere ricondotto ad una specifica procedura semplificata prevedendo un codice identificativo diverso dal CIG a rilascio immediato all'atto dell'immissione dei dati. Vieppiù, a prescindere dal sistema, andrebbe comunque chiarito che le possibili disposizioni identificative trovano applicazione solo per i nuovi affidamenti e non per quelli in corso nonché andrebbe indicato che l'affidamento in house non è soggetto all'obbligo di contribuzione all'ANAC a differenza di quanto inserito nelle succitate FAQ.
La raccolta dei dati per l’in-house è prevista dal Codice. Per tener conto degli affidamenti è necessario acquisire un codice con il quale gli stessi sono identificati. Gli obblighi di digitalizzazione decorrono dal 1° gennaio 2024. Occorre verificare come trattare affidamenti che hanno una lunga durata. L’assoggettabilità dell’affidamento inhouse alla contribuzione è stata dichiarata dal Consiglio di Stato con parere n. 1142 del 1° luglio 2022.
Le schede A7 1_1 e A7 1_2 hanno la stessa descrizione, ma la prima prevede la pubblicazione in TED, la seconda no. Forse la seconda si riferisce ad "aggiudicazione procedura negoziata senza bando sotto soglia"? E' necessario un chiarimento.
Vedi risposta relativa a P7_1_1 e P7_1_2 “Issue #407”.
Per le schede A7_1 1, A7_1_2, NAG (ed altre) la colonna "Settore-regime" è vuota.
Le schede in questione sono precedute da schede (PX, di pubblicazione) che riportano il settore ed il regime.
La scheda SC1, nel campo importo, ammette anche il valore zero?
L’importo della scheda SC1 si riferisce all’importo cauzione, è un campo obbligatorio e può essere valorizzato con 0.
La scheda SA1 (Stato avanzamento lavori) è relativa solo alle procedure di lavori o anche a servizi e forniture? Deve essere trasmessa obbligatoriamente? è ancora vigente la precedente soglia di 500.000 euro per la trasmissione, o comunque ci sono soglie di riferimento per la sua trasmissione?
La scheda SAL va inviata per tutte le tipologie di appalti/affidamenti (lavori, servizi e forniture) senza limite di importo.
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