Digitalizzazione appalti: cosa cambia dal 2024?
Dal 1° gennaio 2024 acquisisce piena efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici. Ecco le indicazioni di ANAC e MIT per stazioni appaltanti ed enti pubblici
Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
Ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).
Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto.
Le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. L’elenco è verificabile sul Registro consultabile sull’apposita sezione
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice. A tal fine, il RUP e i suoi eventuali delegati, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC.
Le piattaforme:
- sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici
- non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
In caso di malfunzionamento, anche se temporaneo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la partecipazione alla gara eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
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