Direttore Lavori e Sicurezza Cantieri: occhio alle responsabilità
La Corte di Cassazione evidenzia (ancora una volta) le responsabilità penali del direttore dei lavori relative alla corretta osservanza delle norme sulla sicurezza dei cantieri
Direttore Lavori e CSE: responsabilità ben definite
Il ruolo del direttore dei lavori è spesso sottovalutato, ma questa sentenza conferma che il professionista non può limitarsi a un controllo formale dei lavori. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL), il direttore dei lavori e il CSE hanno l’obbligo di:
- verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il suo adeguamento all’evoluzione del cantiere (art. 92, comma 1, lett. b), TUSL);
- sospendere i lavori in presenza di gravi pericoli, in attesa delle necessarie misure correttive (art. 92, comma 1, lett. f), TUSL).
Nel caso specifico, il direttore dei lavori aveva segnalato alcune criticità, ma senza verificare la reale attuazione delle misure correttive. Inoltre, non aveva adottato provvedimenti più incisivi, come la sospensione dei lavori, nonostante il rischio evidente.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2025, n. 2747IL NOTIZIOMETRO