Distacco lavoratori del settore edile: la nuova Guida ANCE
Pubblicata la Guida per la gestione del distacco del lavoratore, con particolare riguardo alle nuove sanzioni introdotte dal Decreto PNRR 4
Distacco del lavoratore: come funziona
Per quanto riguarda l’ipotesi del distacco, ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, essa si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (c.d. distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Si tratta di una deroga al principio della coincidenza tra il titolare del rapporto di lavoro e l’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, che trova espressione nel divieto di interposizione. In caso di distacco, il potere direttivo è esercitato dal datore di lavoro presso cui il lavoratore rende la prestazione (distaccatario); mentre il potere disciplinare e di interruzione del rapporto di lavoro resta prerogativa del datore di lavoro distaccante.
Di regola, il distacco non richiede il consenso del lavoratore ma il CCNL Edilizia industria prevede, invece, che il lavoratore presti in ogni caso il proprio consenso. La prestazione può essere svolta anche in maniera parziale presso il distaccatario, continuando il lavoratore a svolgere la restante parte della prestazione presso il distaccante (ipotesi di distacco parziale). Restano, comunque, fermi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente in tema di organizzazione dell’orario di lavoro.
Il distacco inoltreè ammesso anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto Il distacco è legittimo anche nel caso in cui il soggetto distaccato svolga la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede dell’impresa distaccataria.
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