Distacco lavoratori del settore edile: la nuova Guida ANCE
Pubblicata la Guida per la gestione del distacco del lavoratore, con particolare riguardo alle nuove sanzioni introdotte dal Decreto PNRR 4
Distacco del lavoratore: requisiti di legittimità
Il distacco risulta legittimo in presenza dei seguenti reuqisiti:
- l’interesse del distaccante:
- deve essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutta la durata del distacco;
- deve essere accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa;
- può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico. Non può, tuttavia, consistere in un mero interesse ad un corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è l’interesse del distaccante: mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato.
- la temporaneità: il distacco deve necessariamente essere temporaneo. Si tratta di un requisito interpretato in maniera elastica da parte della giurisprudenza, che ammette anche ipotesi di distacco di lunga durata, a condizione che permanga l’interesse del distaccatario per tutta la durata del distacco.
- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante. Ne consegue che il distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e senza predeterminazione di mansioni.
Se i suddetti requisiti non vengono soddisfatti, si integra la fattispecie di distacco irregolare. In tal caso, il lavoratore irregolarmente distaccato può chiedere, con ricorso giudiziale ai sensi dell’articolo 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro distaccatario (art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276/2003). Inoltre, in caso di distacco illecito, si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall’articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (cfr. circolare INL, n. 6/2018).
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il distacco del lavoratore al Ministero del Lavoro, utilizzando il Modulo Unilav, entro 5 giorni. Il datore di lavoro originario rimane responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore. È comunque ammesso un rimborso da parte del distaccatario.
La guida contiente poi indicazioni su:
- ipotesi particolari di distacco;
- distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa;
- distacco e trattamento CIGO.
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