Distacco lavoratori del settore edile: la nuova Guida ANCE

Pubblicata la Guida per la gestione del distacco del lavoratore, con particolare riguardo alle nuove sanzioni introdotte dal Decreto PNRR 4

di Redazione tecnica - 18/06/2024

Sicurezza del lavoratore distaccato

Di particolare rilievo le indicazioni in materia di sicurezza sul lavoro: nell’ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Il distaccatario della prestazione è tenuto, infatti, a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita. Il datore di lavoro deve, pertanto, verificare preventivamente l’idoneità dell’ambiente lavorativo dove il lavoratore verrà distaccato.

Inoltre il datore di lavoro distaccante è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Ciò in quanto il distaccante resta pur sempre il titolare del rapporto di lavoro, sebbene il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario. Ne consegue che il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere trasmessa anche l’inerente certificazione medica. Nel caso in cui tale lavoratore trasmetta la denuncia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al distaccatario, quest’ultimo dovrà notificare al distaccante l’evento occorso al lavoratore.

Infine, il distaccante e il distaccatario sono destinatari dell’azione di regresso da parte dell’Inail, ai sensi degli articoli 10 e11 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei casi in cui abbiano violato le norme prevenzionali specificamente loro rivolte, rendendosi responsabili dell’evento professionale integrante una ipotesi di reato perseguibile d’ufficio.

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