Distacco lavoratori del settore edile: la nuova Guida ANCE
Pubblicata la Guida per la gestione del distacco del lavoratore, con particolare riguardo alle nuove sanzioni introdotte dal Decreto PNRR 4
Distacco illegittimo: le sanzioni previste
Infine, ricorda ANCE che il decreto PNRR (n. 19/2024) ha inasprito il regime sanzionatorio previsto per le violazioni della disciplina in materia di distacco, appalti e somministrazione.
In particolare è stato inasprito il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 del d. lgs. n. 276/2003, reintroducendo sanzioni di natura penale nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, appalto o distacco illeciti, ossia privi dei requisiti di legge.
Inoltre, con il nuovo comma 5-ter dell'art. 18 (e la contestuale abrogazione dell’art. 38-bis del d. lgs. n. 81/2015), viene inasprita la sanzione penale già prevista nel caso della c.d. somministrazione fraudolenta (configurabile eventualmente anche nell’ipotesi di appalto o distacco non genuini). Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Infine, con l’inserimento dei nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, è stato previsto rispettivamente che:
- gli importi delle sanzioni previste dal citato art. 18 sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
- l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (come era già stabilito, per le previgenti sanzioni di natura amministrativa, dal d. lgs. n. 8/2016).
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