Divieto di compensazione dei crediti: il Dossier ANCE sulla nuova disciplina
Pubblicato il Dossier con i chiarimenti del Fisco sul divieto di compensazione orizzontale in caso di debiti fiscali scaduti superiori a 100mila euro
Divieto di compensazione orizzontale per debiti superiori a 100mila euro
Il D.L. n. 39/2024 ha sostituito, con effetto dal 1° luglio 2024, l'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, che prevede il divieto di procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro
La Circolare ha escluso quindi la facoltà per il contribuente di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a tale soglia.
Concorrono al raggiungimento della soglia di 100mila euro:
- le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
- i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate;
- gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
- gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento;
- le somme accessorie (i.e. sanzioni e interessi).
Tali somme contribuiscono al raggiungimento della citata soglia se:
- i termini di pagamento risultano scaduti;
- non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa;
- non sono in essere piani di rateazione.
ANCE precisa che:
- i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal piano di rateazione;
- in caso di omesso pagamento delle rate scadute che ha comportato la decadenza dal piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia.
- anche l’adesione del contribuente alla c.d. “Rottamazione-quater”, per la quale sia in essere il pagamento rateale, esclude il concorso delle somme oggetto di definizione al raggiungimento della soglia, sempre a condizione che le rate siano versate nei termini previsti dal piano di rateazione.
- la decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.
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