Divieto di compensazione dei crediti: il Dossier ANCE sulla nuova disciplina

Pubblicato il Dossier con i chiarimenti del Fisco sul divieto di compensazione orizzontale in caso di debiti fiscali scaduti superiori a 100mila euro

di Redazione tecnica - 12/07/2024

Crediti per i quali opera il divieto di compensazione

Il divieto di compensazione orizzontale dei crediti riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa quali, a titolo esemplificativo:

  • crediti relativi alle imposte erariali;
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  •  crediti relativi a bonus edilizi.

Possono invece essere utilizzati i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.

Tale distinzione comporta che, in presenza di entrambe le tipologie di crediti, qualora operi il divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali soggetti a preclusione.

Inoltre, che il divieto di compensazione è un divieto assoluto: anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, o quantomeno a pagarlo nella misura sufficiente a ridurre lo stesso sotto la soglia di 100mila euro.

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