Divieto di compensazione dei crediti: il Dossier ANCE sulla nuova disciplina
Pubblicato il Dossier con i chiarimenti del Fisco sul divieto di compensazione orizzontale in caso di debiti fiscali scaduti superiori a 100mila euro
Crediti per i quali opera il divieto di compensazione
Il divieto di compensazione orizzontale dei crediti riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa quali, a titolo esemplificativo:
- crediti relativi alle imposte erariali;
- credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
- crediti relativi a bonus edilizi.
Possono invece essere utilizzati i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.
Tale distinzione comporta che, in presenza di entrambe le tipologie di crediti, qualora operi il divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali soggetti a preclusione.
Inoltre, che il divieto di compensazione è un divieto assoluto: anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, o quantomeno a pagarlo nella misura sufficiente a ridurre lo stesso sotto la soglia di 100mila euro.
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