Domanda di condono edilizio: chi può presentarla?
Anche il responsabile dell’abuso è legittimato ad ottenere la sanatoria a condizione che sia acquisito il consenso del proprietario legittimo
Sebbene l’istanza di condono possa essere presentata anche da un soggetto diverso dal proprietario dell’area su cui sorge l’opera abusiva e che occupa in base a qualunque titolo (comodato, affitto, etc.), non rimane alcuno spazio per la sanatoria, qualora il proprietario si opponga apertamente.
Condono edilizio: domanda inaccettabile se il proprietario si oppone
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 dicembre 2024, n. 9751, con la quale ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di condono da parte di un’Amministrazione Comunale sulla domanda presentata dal comodatario del terreno sul quale erano state realizzate le opere abusive.
Il Comune aveva rigettato l’istanza, sia per assenza di autorizzazione paesaggistica che per l’espresso dissenso del proprietario alla sanatoria delle opere.
Secondo il ricorrente, la legittimazione alla presentazione della domanda di condono sussisterebbe in capo a tutti i soggetti che ne abbiamo “interesse”, senza il necessario consenso ed anche contro la volontà del proprietario del bene.
Una tesi non condivisa da Palazzo Spada, che ha richiamato i divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia:
- secondo un primo orientamento il Comune, prima di rilasciare il titolo, deve sempre verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questo sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria;
- secondo un diverso filone interpretativo è possibile procedere a condono senza il consenso ed anche contro la volontà del proprietario del bene oggetto del procedimento di sanatoria;
- una tesi mediana, prevalente, sostiene che alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo "coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28 gennaio 1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione" (oggi i soggetti indicati dall'art. 11 t.u. edilizia), ma anche, salvo diritto di rivalsa, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario.
Si tratta dell’orientamento prevalente, secondo cui se è vero che l’art. 31 della l. n. 47/1985 – in tema di condono - prevede che la richiesta di concessione in sanatoria possa essere proposta anche da coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28 gennaio 1977, n. 101, a richiedere la concessione edilizia nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, da ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria.
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