Edilizia e Salva Casa: in Gazzetta la Legge della Regione Siciliana

Approda in GURS la Legge n. 27/2024 della Regione Siciliana recante “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”

di Gianluca Oreto - 20/11/2024

Salva Casa: il recepimento in Sicilia – Artt. 16 e 17, L.R. n. 27/2024

L’art. 16 della nuova L.R. n. 27/2024 recepisce dinamicamente i seguenti articoli del d.P.R. n. 380/2001:

  • Art. 34-ter (L) - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
  • Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
  • Art. 36-bis - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

Il successivo art. 17 dispone l’applicazione nel territorio siciliano delle altre disposizioni contenute nel Salva Casa nazionale:

  1. le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico;
  2. fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma l, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;
  3. per le finalità di cui alla lettera b), gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui alla lettera b);
  4. nella comunicazione di cui alla lettera c), primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui alla lettera b) ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui alla lettera e);
  5. al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1 bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1 bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
  6. l'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c), d) ed e) non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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