Edilizia e Salva Casa: le indicazioni della Regione Umbria

La nuova circolare della Regione Umbria fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto Salva Casa e le ricadute sulla Legge regionale n. 1/2015

di Redazione tecnica - 01/11/2024

Tolleranze costruttive ed esecutive

Con la modifica all’art. 34-bis del TUE, è stata modificata la disciplina sulle tolleranze costruttive-esecutive, intervenendo sul comma 3 e introducendo i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter.

Il comma 1-bis, nel fissare una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitati-vo che disciplinano l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni al-tro parametro delle singole unità immobiliari. In particolare, le difformità dal para-metro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del:

  • 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con su-perficie utile superiore ai 500 m²;
  • 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con su-perficie utile compresa tra i 300 e i 500 m²;
  • 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con su-perficie utile compresa tra i 100 e i 300 m²;
  • 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con su-perficie utile inferiore ai 100 m²;
  • 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con su-perficie utile inferiore ai 60 metri m².

Con il comma 1-ter viene specificato che, ai fini del computo della superficie utile per l’applicazione del comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Viene anche specificato che gli scostamenti di cui al comma 1 sono applicabili anche alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

Il comma 2-bis specifica che, agli stessi fini e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2 (che elenca le altre irregolarità da considerarsi tolleranze esecutive), per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive:

  • il minore dimensionamento dell'edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresenta-zione progettuale delle opere.

Il comma 3-bis prevede disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all’articolo 83 del TUE (che disciplina le opere interessate dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e i gradi di sismicità) ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche.

Secondo quanto specificato dalla circolare umbra, la normativa regionale in materia di tolleranze è trattata all’art. 147-bis della L.R. n. 1/2015 che solo parzialmente ricomprende il nuovo disposto. Conseguentemente:

  • l’art. 147-bis è da ritenersi disapplicato;
  • le norme di cui al novellato articolo 34-bis trovano diretta applicazione.
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