Edilizia e Salva Casa: le indicazioni della Regione Umbria
La nuova circolare della Regione Umbria fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto Salva Casa e le ricadute sulla Legge regionale n. 1/2015
Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità
Con la modifica all’art. 36 del TUE, il Salva Casa ha eliminato le variazioni essenziali dall’accertamento di conformità ordinario. Come chiarito dalla Regione Umbria, dal coordinamento delle disposizioni di cui all’art. 36 del TUE, con le disposizioni di cui all’art. 154 della L.R. n. 1/2015, discende la seguente lettura:
- al comma 1, art. 154, della L.R. n. 1/2015, non si deve tenere conto della locuzione “con variazioni essenziali” e dei relativi richiami agli art. 145, comma 1 e 146, comma 1;
- al comma 2, art. 154, della L.R. n. 1/2015, non si deve tenere conto del seguente periodo: “Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo”.
Le restanti disposizioni dell’art. 154 rimangono immutate, precisando tuttavia che la parola “difformità” va intesa come “totale difformità” nel rispetto di quanto previsto all’art. 143 della L.R. n. 1/2015 “Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
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