Edilizia e Salva Casa: le indicazioni della Regione Umbria
La nuova circolare della Regione Umbria fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto Salva Casa e le ricadute sulla Legge regionale n. 1/2015
Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali
Con l’inserimento nel TUE del nuovo art. 36-bis è stata disciplinata una nuova sanatoria semplificata per le parziali difformità e le variazioni essenziali. Il nuovo articolo è volto alla sanabilità delle opere che erano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione ma che sono ammissibili al momento della richiesta della sanatoria. Con il nuovo articolo viene disciplinata la possibilità di sanare tali difformità con la sola conformità urbanistica al momento della richiesta ed alla conformità edilizia vigente al momento della realizzazione della difformità (conformità asimmetrica).
Secondo le valutazioni della Regione Umbria, tale articolo trova diretta applicazione pur considerando, per una corretta lettura, i seguenti rimandi normativi riferiti alla L.R. n. 1/2015:
- al posto dell’art. 34 del TUE deve intendersi richiamato l’art. 145 L.R. n. 1/2015;
- al posto dell’art. 37 del TUE deve intendersi richiamato l’art. 146 L.R. n. 1/2015;
- al posto dell’art. 32 del TUE deve intendersi richiamato l’art. 139 L.R. n. 1/2015;
- al posto dell’art. 16 del TUE deve intendersi richiamato l’art. 130 L.R. n. 1/2015.
In considerazione che la normativa regionale, sin dalla sua emanazione nell’anno 2015, ha utilizzato una modalità di calcolo delle sanzioni differente rispetto a quella del TUE, è stato introdotto al comma 5, lettera b) dell’art. 36 bis del DPR 380/2001 un allineamento del calcolo della oblazione, nei casi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, con quanto già previsto per le medesime fattispecie dall’art. 154 comma 4 della L.R. n. 1/2015.
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