Edilizia e Salva Casa: le indicazioni della Regione Umbria
La nuova circolare della Regione Umbria fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto Salva Casa e le ricadute sulla Legge regionale n. 1/2015
Recupero sottotetti
Relativamente al nuovo comma 1-quater inserito all’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia (TUE) dal Salva Casa, relativo al recupero dei sottotetti, la Regione Umbria ha ricordato che il tema del recupero dei sottotetti esistenti o autorizzati al 31 dicembre 2009 è trattato all’art. 156 della Legge Regionale n. 1/2015, a norma del quale negli edifici adibiti a residenza o a servizi, il cambio di destinazione d’uso dei locali esistenti sostanzialmente corrispondenti al piano sottotetto è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
- altezza massima interna non inferiore a 2.40 metri e altezza minima interna non inferiore a 1.20 metri per gli edifici con coperture inclinate, oppure altezza interna non inferiore a metri 2.20 per edifici con coperture piane;
- finestratura non inferiore al rapporto di 1/16 rispetto alla superficie di pavimento oppure, in caso di superfici inferiori, dotazione di impianti meccanici e adeguata illuminazione artificiale: in quest’ultimo caso è necessario il parere della ASL;
- opportune opere di isolamento termico.
L’integrazione del Salva Casa al TUE è riconducibile al contenuto della norma regionale di cui all’art. 156 che appare compatibile con il nuovo assetto normativo, tranne che per la limitazione temporale (esistenza dell’edificio al 31.12.2009) ed al richiamo alla destinazione d’uso dell’immobile (residenza e servizi), per i vani posti al piano sottotetto. Pertanto la norma regionale riferita ai sottotetti (articolo 156) continua a rimanere vigente nella sua formulazione salvo che per i riferimenti temporali e di destinazione d’uso, dei quali non si dovrà tenere conto.
Di seguito il nuovo comma 1-quater inserito dal Salva Casa all’art. 2-bis del TUE:
1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.
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