Edilizia e Salva Casa: le indicazioni della Regione Umbria

La nuova circolare della Regione Umbria fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto Salva Casa e le ricadute sulla Legge regionale n. 1/2015

di Redazione tecnica - 01/11/2024

Agibilità

Relativamente ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, inseriti dal Salva Casa all’art. 24 del TUE e che consentono al tecnico abilitato di asseverare la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie a fattispecie edilizie, non ritenute idonee prima della modifica normativa, la Regione Umbria fa presente che si tratta della riduzione delle superfici minime per gli alloggi per una e due persone, nonché dell’altezza minima utile interna.

La materia a livello regionale è trattata dagli articoli 137 e 138 della L.R. n. 1/2015, il suo contenuto è da intendersi integrato con la diretta applicazione dei nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5 quater dell’articolo 24 del DPR 380/2001. Il procedimento di rilascio di agibilità è disciplinato dall’art 138 della L.R. n. 1/2015.

Di seguito i 3 nuovi commi inseriti:

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

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