Edilizia e Salva Casa: per Legambiente è un condono mascherato

Da Legambiente un giudizio complessivamente negativo sul Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che considera un vero e proprio condono mascherato

di Gianluca Oreto - 14/06/2024

Abolizione sanatoria semplificata

Il primo emendamento chiede l’abolizione della lettera h), punto 1, comma 1, art. 1 del D.L. n. 69/2024 che, ricordiamo, ha previsto l’inserimento dell’art. 36-bis (sanatoria difformità parziali) al Testo Unico Edilizia.

Secondo Legambiente questa disposizione “cancella la “doppia conformità” per gli interventi realizzati in assenza o difformità della SCIA, prevista invece dal comma 4 dell’art.37 del DPR 380/2001. Quindi, per ottenere la SCIA in sanatoria, non sarà più necessario che l’intervento edilizio fosse conforme alla normativa vigente al momento della sua realizzazione e anche alla normativa vigente al momento della richiesta. Ciò consentirà di sanare abusi che fino a oggi non potevano esserlo, costituendo – di fatto – un condono edilizio”.

Sul punto ricordo a Legambiente la sostanziale differenza tra il condono edilizio (procedura straordinaria e a tempo che ha consentito in 3 diverse finestra temporali la sanatoria degli abusi “sostanziali) e l’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis che prevede una sanatoria semplificata (non a tempo e non straordinaria) dedicata alle piccole difformità sulle quali non decade la “doppia conformità” ma viene solo divisa tra urbanistica ed edilizia.

Con il nuovo accertamento di conformità per le difformità parziali, la sanatoria può essere ottenuta a condizione che l’intervento risulti conforme:

  • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  • ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Aspetto questo che non può essere considerato un condono mascherato ma solo una nuova gestione delle diverse tipologie di abuso edilizio.

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