Edilizia e Salva Casa: per Legambiente è un condono mascherato

Da Legambiente un giudizio complessivamente negativo sul Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che considera un vero e proprio condono mascherato

di Gianluca Oreto - 14/06/2024

Rafforzamento procedure demolitorie

Con il terzo emendamento Lagambiente mira a rafforzare la disciplina che riguarda l’adozione delle ordinanze di demolizione, il ruolo dei funzionari comunali e quello dei funzionari delle aziende erogatrici che stipulano contratti con occupanti di case abusive, in violazione delle norme previste dalla legge 47/85, contribuendo, così, a rendere abitabili immobili che non dovrebbero avere alcun tipo di servizio (gas, acqua, luce).

Nel dettaglio viene proposto l’inserimento al comma 1, art. 1, del Salva Casa delle seguenti lettere:

lettera l)

1. All’art.31 c.9 del DPR 6 giugno 2001 n.380, le parole “di condanna per il reato” sono sostituite dalle parole “di accertamento del reato”.

2. All’art.181 c.2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, le parole “di condanna” sono sostituite dalle parole “di accertamento” e prima della parola “viene” va inserita l’espressione “dei reati di cui ai commi precedenti”.

lettera m)

1. All’art.31 c.4bis del DPR 6 giugno 2001 n.380, terzo periodo, è soppressa l’espressione “fatte salve le responsabilità penali”.

2. All’articolo di cui al comma precedente è aggiunto il seguente periodo: “Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la mancata emanazione del provvedimento sanzionatorio, decorsi 180 giorni dalla prima acquisizione della notizia dell’illecito edilizio, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni”.

lettera n)

1. All’art.41 DPR 6 giugno 2001 n.380, come modificato dall’art.10bis della Legge n.120 del 2020, l’espressione “in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso” è sostituita dall’espressione “in caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall’accertamento dell’abuso”.

2. Dopo il comma 2 dell’art. 41 DPR 6 giugno 2001 n.38, come modificato dall’art. 10bis della Legge n.120 del 2020, inserire il comma 3 con il seguente testo: "Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza".

lettera o)

All’art.48 comma 2 secondo periodo, del DPR 6 giugno 2001 n.380, le parole “soggetto a una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro” sono sostituite dalle parole “punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

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