Edilizia e Salva Casa: il testo del ddl di recepimento in Sicilia

La Giunta Regionale approva il disegno di legge di recepimento in Sicilia delle nuove disposizioni previste dal Salva Casa. Ecco come cambia la normativa regionale sull’edilizia

di Redazione tecnica - 22/10/2024

Art. 2 - Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

La disposizione in esame, alla lett. a) recepisce l'art.34 bis del Testo Unico dell'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all'art.1, comma 1, lett. f­bis) del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo rilasciato, che possono essere regolarizzati con le modalità di cui al medesimo articolo.

Alla lett. b) recepisce dinamicamente l'art.36 del Testo Unico dell'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità.

Alla lett. c) recepisce dinamicamente l'art. 36-bis del Testo Unico dell'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. I05, in materia di accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali dal permesso di costruire o dalla segnalazione di inizio attività, volto al superamento dell'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziale difformità degli interventi dal permesso di costruire.

Con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria si segnala che il rilascio del permesso di costruire, di competenza dei Comuni, e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, è subordinato al pagamento agli stessi Comuni, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del costo di costruzione ovvero dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi.

Tale previsione potrà determinare un maggior gettito a favore dei Comuni, allo stato non quantificabile. La norma riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica regionale.

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