Edilizia e urbanistica: serve un serio progetto di riforma

In VIII Commissione alla Camera il disegno di legge in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana

di Gianluca Oreto - 13/09/2024

Il progetto di legge: la ratio

La proposta di legge è stata presentata con l'obiettivo (dichiarato) di salvaguardare la pianificazione urbanistica generale dei comuni e di tenere in considerazione i naturali e costanti mutamenti del tessuto urbano, nonché di dettare disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia.

In realtà, il punto cruciale è il rapporto tra:

  • l’art. 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) che dispone “Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”;
  • l'art. 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 che detta disposizioni in materia di limiti di altezza degli edifici tenendo conto della zona territoriale omogenea ove insistono gli stessi.

Tale rapporto normativo ha dato luogo negli anni a contrasti interpretativi che hanno visto contrapporre principalmente due tesi:

  • un primo orientamento riteneva che la disposizione andasse interpretata in maniera restrittiva, con conseguente divieto di realizzazione di interventi eccedenti i citati limiti quantitativi in assenza del piano attuativo esteso all'intera zona, anche nelle ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate;
  • un secondo orientamento evidenziava invece che la disposizione prevede l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione solo in presenza di aree non urbanizzate, che quindi richiedono una pianificazione attuativa finalizzata a un loro armonico e ordinato sviluppo.

Come chiarito durante la presentazione del progetto di legge, tale secondo orientamento si pone in continuità con la circolare del Ministero per i lavori pubblici 14 aprile 1969, n. 1501 che, però, non ha posto fine ai contrasti interpretativi, con effetti giuridici particolarmente complessi tra i quali si ricordano alcune pronunce della Corte Costituzionale.

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