Enti Locali e Decreto PNRR 2024: la nota ANCI sulla conversione in legge
Il documento contiene indicazioni sulle disposizioni più rilevanti per le attività di Comuni e Città metropolitane introdotte o confermate con la legge n. 56/2024
Semplificazioni per interventi non più finanziati con il PNRR
L’art. 12 introduce disposizioni volte a mantenere la semplificazione anche per interventi non più finanziati dal PNRR.
In particolare:
- il comma 1 prevede che, a tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR continuino ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al D.L. n. 77/2021, al D.L. n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, nonché, alle procedure ed ai contratti in cui, alla stessa data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Inoltre, le semplificazioni vengono estese anche agli appalti di servizi e forniture;
- il comma 3, chiarisce che in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nel d.l. 77/2021, d.l. 80/2021, d.l. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- il comma 4 stabilisce che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema REGIS;
- il comma 5 stabilisce che per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, restano confermate le assegnazioni per le compensazioni dell’incremento prezzo dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. ANCI segnala che occorrerà comunque una ricognizione degli interventi ed un aggiornamento dei cronoprogrammi seguendo le procedure di cui al d.l. 50/2022 e legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Non ci sarà dunque assegnazione FOI per il 2024.
Estensione dei poteri commissariali
Secondo quanto previsto al comma 15 dell’art. 12, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri speciali commissariali previsti dall’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica.
Inoltre vengono estese a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l’edilizia scolastica di cui all’art. 24 del d.l. 13/2023, come convertito dalla Legge n. 41/2023.
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