Enti Locali e Decreto PNRR 2024: la nota ANCI sulla conversione in legge

Il documento contiene indicazioni sulle disposizioni più rilevanti per le attività di Comuni e Città metropolitane introdotte o confermate con la legge n. 56/2024

di Redazione tecnica - 06/05/2024

Riduzione rischio idrogeologico e interventi in aree colpite dal sisma

Come spiega l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’art. 36 interviene:

  • al comma 1 sugli interventi di messa in sicurezza rispetto al rischio alluvione e idrogeologico (risorse finanziarie della missione M2C4 PNRR – 800 milioni di euro di finanziati dall’art. 22, c.1 DL n, 152/21), ai quali si applicano le disposizioni derogatorie in materia di appalti e di procedure di approvazione dei progetti stabilite dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, chiarendo che deve essere fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”);
  • al comma 2 sul cd. "Decreto “Sisma” n. 189/2016, aggiungendo il comma 2-ter all’art. 15-ter, recante misure urgenti per le infrastrutture viarie, con il quale si stabilisce che il soggetto attuatore possa, d’intesa con il presidente della regione, chiedere al Ministero dell’ambiente di individuare la regione stessa come autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell’ambiente comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all’autorità competente. La verifica del progetto di cui all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Il soggetto preposto alla verifica del progetto è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza prevista per la fase di monitoraggio della VIA (art. 28 d.lgs. n. 152/2016).
  • al comma 2-quater, estendendo la possibilità di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, anche agli enti competenti ai fini dell’attuazione degli interventi per la ricostruzione post sisma 2009 e 2016, sia pubblica che privata, avvalendosi delle peculiari competenze acquisite nel contesto della ricostruzione post sisma.
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