Enti Locali: le responsabilità della P.A. per comportamento contrario a correttezza e buona fede
Il Consiglio di Stato si esprime sul risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte di una amministrazione
La variante urbanistica e la validità dell’accordo
Benché sia in primo che in secondo grado i giudici confermavano la correttezza delle deliberazioni e della variante urbanistica, interessante è la parte che tratta i principi di buona fede e correttezza da parte di una amministrazione.
Il Consiglio di Stato conferma la variante urbanistica normativa, che concerne tutti i Comuni facenti parte dell’Unione e che prevede l’inserimento nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale dell’art. 39-bis, a norma del quale nelle aree destinate ad insediamenti industriali, commerciali, artigianali e terziari non sono consentiti nuovi insediamenti o interventi di trasformazione fisica o funzionale di aree o edifici esistenti che comportino attività insalubri o nocive, inquinanti o moleste.
Dunque, confermato il divieto di realizzare impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche non pericolosi, che ricadano in una fascia di rispetto di rispetto di 500 metri da elementi di interesse paesaggistico e identitario.
È la stessa società appellante a riconosce la legittimazione dell’Unione dei Comuni ad adottare la variante alla strumentazione urbanistica, in quanto Amministrazione legittimamente delegata all’esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica di competenza comunale.
Però, mentre l’accordo sottoscritto tra il Comune e la società appellante non si rivela idoneo ad infirmare la legittimità degli atti impugnati di modifica della disciplina urbanistica normativa delle aree industriali del territorio comunale, che sono espressione delle legittime prerogative istituzionali del Comune, assume tuttavia rilevanza sotto il profilo risarcitorio.
Il Consiglio di Stato conferma, infatti, una responsabilità civile per lesione dei principi di buona fede e affidamento, anche in relazione ai doveri di informazione, che devono essere rispettati, avuto riguardo alla specificità della fattispecie in esame, anche nell’ambito di un rapporto pubblicistico.
L’accordo stipulato con il privato prevedeva degli specifici obblighi sia a carico del Comune che a carico della parte privata. Conformemente agli impegni assunti, la società appellante, dopo aver acquisito l’area, ha versato al Comune le somme concordate e ha posto in essere atti di bonifica dell’area, in previsione della realizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti nell’ambito del complesso immobiliare denominato “ex Fornace”.
La successiva modifica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune, approvata mediante il ricorso alla delega delle funzioni all’Unione dei Comuni, ha di fatto vanificato gli impegni pattiziamente assunti dal Comune stesso, precludendo alla società appellante la possibilità di realizzare l’impianto di trattamento dei rifiuti.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 20 giugno 2024, n. 5514IL NOTIZIOMETRO