Enti Locali: le responsabilità della P.A. per comportamento contrario a correttezza e buona fede
Il Consiglio di Stato si esprime sul risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte di una amministrazione
I principi di buona fede e correttezza
I giudici di secondo grado hanno ricordato i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che sono espressione del dovere costituzionale di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione.
Nel caso di specie, la variante urbanistica approvata dall’Unione dei Comuni discende da una deliberazione regionale precedente all’accordo, che aveva avviato un percorso per il riconoscimento della zona quale sito Unesco, con la conseguenza che il Comune non avrebbe dovuto ingenerare nella società un legittimo affidamento nella possibilità di realizzare l’impianto di trattamento dei rifiuti, imponendo ad essa degli obblighi ben precisi (anche di natura economica) in previsione della realizzazione di un progetto industriale, che la successiva (e prevedibile) attività di pianificazione urbanistica territoriale avrebbe reso irrealizzabile.
Per questo motivo il Consiglio di Stato ha condannato il Comune al pagamento in favore della società appellante delle spese sostenute da quest’ultima antecedentemente alla adozione della variante urbanistica per le seguenti voci:
- compensi professionali corrisposti dalla società ai legali del Comune e somme versate a vario titolo al Comune (in esecuzione del predetto accordo e delle successive appendici negoziali) e non recuperate dalla società o non recuperabili;
- spese effettivamente sostenute dalla società per la rimozione dell’amianto e la bonifica dell’area oggetto dell’accordo;
- spese sostenute per la presentazione di istanze amministrative e/o per la redazione di elaborati tecnici, finalizzati alla realizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti.
Non sono ristorabili le spese relative alla acquisizione dell’area (che comunque costituisce un incremento del patrimonio aziendale della società) e le spese alle quali non sia allegata la relativa documentazione giustificativa anche di natura contabile e fiscale (fatture; quietanze di pagamento; etc.), nonché le spese che non siano espressamente previste nell’accordo o che non siano conseguenza immediata e diretta dell’accordo o che siano state effettuate dopo la deliberazione di adozione della variante urbanistica.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 20 giugno 2024, n. 5514IL NOTIZIOMETRO