Equo compenso, appalto integrato, concorrenza: il no dei professionisti al Correttivo Codice Appalti

Per Ala Assoarchitetti e Inarsind il nuovo schema di decreto legislativo non risponde agli obiettivi di trasparenza e competitività posti in fase di modifica

di Redazione tecnica - 19/11/2024

Direzione lavori e collaudi

Nessuna modifica poi all’art. 114 del Codice: i liberi professionisti restano esclusi dalla Direzione Lavori, se non dopo l’accertata impossibilità da parte della P.A. di procedere con propri dipendenti. Non solo: si conferma l’esclusione dei liberi professionisti dai collaudi, anche con la versione dell’art.116 del Codice, modificato dall’art. 33 del correttivo.

Sul punto, si sottolinea l’instaurarsi di un conflitto d’interessi interno alla P.A., da un lato incaricata della D.LL. e dall’altra del collaudo delle opere. Si propone quindi che la D.LL. e i collaudi siano affidati separatamente a liberi professionisti competenti, nell’interesse della stessa P.A.

Requisiti tecnico professionali e finanziari

Sulle modifiche introdotte all’art. 100 del Codice, che allargano l’arco temporale per la dimostrazione dei requisiti tecnico professionali e finanziari per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, le due compagini affermano che la durata temporale dei requisiti appartiene all’esperienza complessiva e quindi all’intera carriera del libero professionista, del resto soggetto per obbligo deontologico al mantenimento costante dell’aggiornamento professionale.

 

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