Equo compenso architetti e ingegneri: la decisione alle stazioni appaltanti

Un nuovo parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione entra nel merito dell’applicazione della legge sull’equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura regolati dal Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 05/09/2024

Equo compenso e Codice dei contratti: le conclusioni di ANAC

Possibilità che è stata ribadita da ANAC come una delle tre possibili soluzioni ad una impasse normativa secondo cui il Bando tipo n. 2/2023 (in corso di approvazione) ammetterebbe:

  • procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
  • procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
  • inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.

Molto interessante la parte del parere in cui ANAC afferma:

Inoltre «la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza»”.

Delle due citate sentenze vi invito a leggere questi due approfondimenti:

Due approfondimenti in cui ho evidenziato la decisione della CGUE in merito alla citata sentenza 4 luglio 2019, C-377/17 in cui è stata condannata la Germania per aver mantenuto in vita i tariffari per architetti e ingegneri. Nel caso tedesco, però, la Corte ha confermato che il sistema delle tariffe sarebbe stato compatibile se la Germania avesse avuto un sistema ordinistico ad iscrizione obbligatoria.

In Italia per esercitare la professione di architetto o ingegnere occorre:

  • laurearsi;
  • sostenere un esame di stato;
  • iscriversi all’ordine professionale.

Condizioni che, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva UE 2006/123 (art. 15, paragrafo 3) consentirebbe all’Italia di avere dei minimi tariffari (figuriamoci una norma sull’equo compenso).

Secondo ANAC, però, in presenza di un quadro normativo “poco chiaro” ed in assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, non è possibile disporre l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale. Inoltre, tenuto conto del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, ANAC ha evidenziato, in linea generale, l’opportunità di valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara, rimettendo, però, la decisione finale alla stazione appaltante.

Restiamo fiduciosi in attesa delle decisioni della Cabina di Regia.

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