Equo compenso per Architetti e Ingegneri: nessun contrasto con le norme Europee
Anche il TAR Lazio esclude il disallineamento tra la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso e il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) o contrasto con le norme Europee
È vero che due indizi non fanno ancora una prova, ma nell’annosa questione sull’applicabilità dell’equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura, anche il TAR Lazio ne conferma l’allineamento con il Codice dei contratti e con le norme Europee.
La querelle sull’equo compenso: i rilievi dell’ANAC
Il dibattito sull’applicabilità della Legge 21 Aprile 2023, n. 49 (Legge sull’equo compenso) nei rapporti tra il professionista e la pubblica amministrazione (come espressamente previsto all’art. 2, comma 3), trae le sue origini con l’Atto 27 giugno 2023 all’interno del quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva rilevato che “Sull’equo compenso ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”.
Successivamente, con la delibera 28 febbraio 2024, n. 101, ANAC ha confermato l’operato di una stazione appaltante che, non avendo eterointegrato nel bando i principi della Legge n. 49/2023, non aveva neanche provveduto ad escludere i partecipanti che avevano presentato un’offerta ribassando la quota del compenso calcolata.
Arriviamo, quindi, alla nota del 19 aprile 2024 invita al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui ANAC non solo mette in dubbio l’allineamento tra la Legge n. 49/2023 e il D.Lgs. n. 36/2023 ma ne evidenzia anche un potenziale contrasto “con il principio di concorrenza” che “farebbe lievitare i costi e penalizzerebbe i professionisti più giovani e i più piccoli”. Secondo ANAC “la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza”.
Equo compenso: cosa ne pensa il TAR
L’argomento ha già ricevuto una prima pronuncia da parte del TAR Veneto che, con la sentenza 3 aprile 2024, n. 632, dopo una attenta ricostruzione delle norme nazionali ed europee, ha messo la parola “fine” alla paventata ipotesi di contrasto con la normativa Europea in termini di concorrenza, affermando che il principio dell’equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023 va eterointegrato ad ogni bando di gara successivo al 20 maggio 2023 (data di entrata in vigore della Legge).
Tesi che è stata confermata anche da TAR Lazio con la sentenza 30 aprile 2024, n. 8580 che costituisce il secondo indizio alla piena applicabilità della disciplina di cui alla Legge n. 49/2023 anche ai bandi di progettazione di cui al D.Lgs. n. 36/2023.
Anche in questo caso il TAR Lazio ha provveduto ad un riepilogo della normativa in esame rilevando che “la legge n. 49/2023, pubblicata nella G.U. 5 maggio 2023, n. 104 (entrata in vigore il 20 maggio 2023), ha riscritto le regole in materia di corrispettivo per le prestazioni professionali, garantendo la percezione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, ossia - per quanto qui rileva - conforme ai compensi previsti “per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (art. 1, co. 1, lett. b)”.
“Il legislatore - conferma il TAR - ha quindi stabilito la nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata (art. 3), introducendo una nullità relativa o di protezione che consente al professionista di impugnare la convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso iniquo innanzi al Tribunale territorialmente competente in base al luogo in cui ha la residenza, per chiedere la rideterminazione del compenso per l’attività professionale prestata con l’applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale relativo alla specifica attività svolta”.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 30 aprile 2024, n. 8580INDICE
IL NOTIZIOMETRO