Equo compenso per Architetti e Ingegneri: nessun contrasto con le norme Europee
Anche il TAR Lazio esclude il disallineamento tra la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso e il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) o contrasto con le norme Europee
Conclusioni
Secondo il TAR Lazio “Risulta dunque indimostrato che la legge sull’equo compenso venga a collidere con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che assicurano il confronto competitivo tra gli operatori; del resto, analoghe perplessità non nutre il ricorrente in relazione ad altre disposizioni parimenti poste a presidio dell’esatto adempimento, come, appunto, quelle in materia di anomalia (la cui finalità è di “evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi”.
Ancora “La prospettata incompatibilità tra la legge sull’equo compenso e il codice dei contratti pubblici è in ogni caso smentita dal dato testuale”. Da un lato, la legge n. 49/2023 prevede esplicitamente l’applicazione dell’equo compenso alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni, dall’altro lato, l’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente).
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 30 aprile 2024, n. 8580INDICE
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