Equo compenso per Architetti e Ingegneri: nessun contrasto con le norme Europee

Anche il TAR Lazio esclude il disallineamento tra la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso e il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) o contrasto con le norme Europee

di Gianluca Oreto - 03/05/2024

L’OEPV nelle gare di progettazione

In linea con la tesi del TAR Veneto, anche il tribunale del Lazio ha confermato che non esiste alcuna incompatibilità neanche con l’art. 108, comma 2 del Codice dei contratti nella parte in cui impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Anche in questo caso, il TAR Lazio ricorda che il compenso del professionista è, infatti, soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a “spese ed oneri accessori”.

Sul punto il TAR Lazio ricorda la “famosa” delibera ANAC n. 101 del 28 febbraio 2024 che non esclude la legittimità delle tre ipotesi contemplate nel bando-tipo n. 2/2023:

  1. procedura di gara a prezzo fisso in virtù dell’applicazione della l. n. 49/2023 a tutte le voci del corrispettivo posto a base di gara;
  2. procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’OEPV, con ribasso limitato alle sole spese generali;
  3. inapplicabilità della disciplina sull’equo compenso, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.

In definitiva, anche il TAR Lazio ha confermato la portata della Legge n. 49/2024. Cosa ne penserà ANAC?

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