Equo compenso e Codice dei contratti: nuovo intervento del TAR
Il TAR sui rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura
Le conclusioni del TAR Calabria
Dopo aver chiarito i due orientamenti, il TAR ha condiviso i principi del secondo, ammettendo la possibilità di ribasso anche della componente del “compenso”.
Secondo i giudici calabri, è da escludersi che l’ammissibilità nelle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dell’importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che l’ambito precipuo della relativa applicazione riguardi i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l’esigenza di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico.
L’espressa previsione dell’applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne tout court l’operatività nell’ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell’evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 c.c..
In definitiva, anche per il TAR Calabria l’importo a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura, calcolato sulla base del Decreto Parametri, può essere ribassato in tutte le sue voci dai professionisti concorrenti.
Si attende, a maggior ragione, un intervento urgente della cabina che possa evitare il proliferarsi di nuove pronunce, utili solo ad alimentare un dibattito che, com’è evidente, non riesce a trovare una soluzione definitiva.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 25 luglio 2024, n. 483IL NOTIZIOMETRO