Equo compenso: cos’è, come si applica e criticità
Guida all’applicazione dell’equo compenso per l’affidamento dei servizi pubblici di architettura e ingegneria ai sensi del nuovo Codice dei contratti
Criticità e conclusioni
Sul tema dell’equo compenso sono già intervenuti diversi TAR e l’Autorità Nazionale Anticorruzione che sostanzialmente ne hanno messo in dubbio la sua applicabilità per diversi motivi.
Al momento la giurisprudenza non è riuscita a consolidarsi verso un orientamento univoco ed ha fornito due diverse interpretazioni sulle seguenti quattro sentenze:
- TAR Veneto - sentenza 3 aprile 2024, n. 632;
- TAR Lazio - sentenza 30 aprile 2024, n. 8580;
- TAR Campania - sentenza 16 luglio 2024, n. 1494
- TAR Calabria - sentenza 25 luglio 2024, n. 483.
Due di queste hanno confermato l'applicazione dell'equo compenso, ammettendo il ribasso sulla voce "spese e oneri accessori". Altre due, invece, hanno invece confermato la ribassabilità dei parametri, riconducendo i servizi di architettura e di ingegneria a prestazioni di cui all'art. 1655 del codice civile (e non 2230 come riportato all'art. 2, comma 1, della Legge n. 49/2023).
ANAC, invece, pur rimandando la soluzione della problematica alla Cabina di regia, ha più volte ammesso l'esistenza di tre diverse soluzioni proposte nel testo del Bando tipo n. 2/2023 (che però non ha ancora…):
- procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
- procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
- inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.
Da parte nostra, riteniamo che il coordinamento tra le due norme esista e vada solo applicato come anche ammesso dai due primi TAR..
La Legge n. 49/2023 vieta ribassi sulla voce “compenso” ma non su quella relativa alle “spese e oneri accessori”. Il Codice dei contratti ammette dei criteri di aggiudicazione che valorizzino il ribasso sull’importo a base di gara non prescrivendo quale delle voci si possa ribassare (il costo della manodopera, ad esempio, non è ribassabile con riferimento al CCNL utilizzato).
La soluzione conforme con le due norme è che le gare di progettazione possano valorizzare il ribasso sulla componente “spese e oneri accessori” a cui andrebbero applicati i meccanismi di valutazione dell’anomalia dell’offerta. Se questa soluzione non dovesse “piacere” o non essere “conforme” alle aspettative di chi amministra questo Paese, la soluzione dovrebbe arrivare da una esplicita modica normativa che escluda l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura resi nei confronti della P.A.
Ma siamo davvero certi che l’equo compenso sia il problema di questo Paese? Nel costo complessivo dell'opera quanto incide la voce relativa ai servizi di ingegneria e di architettura? Un ribasso di queste prestazioni possono considerarsi un risparmio? Ai posteri l’ardua sentenza.
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