Equo compenso: non si applica ai contratti pubblici

Il TRGA di Trento riprende il recente orientamento del Consiglio di Stato: l'affidamento di servizi tecnici soggiace al d.Lgs. n. 36/2023 e non alle previsioni della legge n. 49/2023

di Redazione tecnica - 20/03/2025

La disciplina dell’equo compenso, introdotta con la legge n. 49/2023, non si applica agli importi spettanti per l’affidamento di servizi tecnici negli appalti pubblici. Per questi, infatti, il riferimento normativo resta il d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Questo principio è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato in due sentenze (n. 594 del 27 gennaio 2025 e n. 844 del 3 febbraio 2025), che hanno confermato l’autosufficienza della disciplina del Codice Appalti in materia di corrispettivi professionali.

Equo compenso e servizi tecnici negli appalti pubblici

Secondo Palazzo Spada, quindi, il Codice dei Contratti Pubblici disciplina in modo completo e autonomo la determinazione dei compensi per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Di conseguenza, le regole previste dalla legge n. 49/2023 non possono essere invocate per modificare le disposizioni di gara.

Tale posizione è stata confermata anche dal TRGA di Trento con la sentenza del 13 marzo 2025, n. 59, che ha respinto il ricorso presentato dagli Ordini degli ingegneri, architetti PPC e geometri della provincia di Trento. I ricorrenti contestavano contestavano la legittimità di una procedura ristretta per l’affidamento della progettazione del PFTE e dell’eventuale direzione lavori. Secondo i ricorrenti, la procedura era illegittima poiché consentiva il ribasso della componente relativa al compenso oltre la soglia consentita.

Hanno lamentato la violazione di diverse norme, tra cui:

  • articoli 1, 2 e 3 della legge 49/2023 sull’equo compenso;
  • articoli 8, comma 2, 41, comma 15, e allegato I.13 del D.lgs. 36/2023;
  • principi di concorrenza, par condicio e disparità di trattamento.

A sostegno della loro tesi, i ricorrenti hanno invocato precedenti giurisprudenziali favorevoli (TAR Veneto n. 632/2024, TAR Lazio n. 8580/2024, TRGA Bolzano n. 230 e 231/2024), che avevano affermato la necessità di escludere il compenso professionale dal ribasso.

 

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