Equo compenso: non si applica ai contratti pubblici

Il TRGA di Trento riprende il recente orientamento del Consiglio di Stato: l'affidamento di servizi tecnici soggiace al d.Lgs. n. 36/2023 e non alle previsioni della legge n. 49/2023

di Redazione tecnica - 20/03/2025

Il quadro normativo di riferimento

La legge n. 49/2023, in materia di equo compenso, è stata introdotta per tutelare i professionisti nei rapporti contrattuali con soggetti forti, come banche, assicurazioni e grandi imprese.

La norma stabilisce che:

  • il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;
  • in caso di compenso iniquo, il professionista può agire per la rideterminazione giudiziale della somma.

Tuttavia, il Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) disciplina separatamente la determinazione dei corrispettivi per gli affidamenti di servizi tecnici e di ingegneria. L’art. 41, comma 15, stabilisce che i corrispettivi sono determinati secondo le modalità indicate nell’Allegato I.13, basate sul DM 17 giugno 2016.

Il Correttivo al Codice Appalti (d.Lgs. n. 209/2024) ha introdotto alcune modifiche alla ribassabilità del corrispettivo, con i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater dell’art. 41, fermo restando che per il principio "tempus regit actum" queste innovazioni non erano applicabili al caso esaminato dal TRGA di Trento.

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