Equo compenso: non si applica ai contratti pubblici
Il TRGA di Trento riprende il recente orientamento del Consiglio di Stato: l'affidamento di servizi tecnici soggiace al d.Lgs. n. 36/2023 e non alle previsioni della legge n. 49/2023
Differenza tra equo compenso e compensi negli appalti pubblici
Sulla questione dell’equo compenso nei contratti pubblici, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali:
- favorevole all’applicazione dell’equo compenso: TAR Veneto (sentenza n. 632/2024), TAR Lazio (sentenza n. 8580/2024), TRGA Bolzano (sentenze nn. 230 e 231/2024).
- contrario all’applicazione dell’equo compenso: TAR Campania (sentenza n. 1494/2024), TAR Calabria (sentenza n. 483/2024).
Il Consiglio di Stato ha quindi risolto il contrasto stabilendo che le regole dell’equo compenso non si applicano ai contratti pubblici, poiché il Codice dei Contratti Pubblici ha una disciplina autonoma e autosufficiente in materia.
Per l'equo compenso, la base di determinazione è il DM 20 luglio 2012, n. 140 che disciplina la liquidazione dei compensi per i professionisti nei rapporti privati.
Diversamente, l’Allegato I.13 del d.lgs. 36/2023 fa riferimento al DM 17 giugno 2016.
Ne deriva quindi che
- l’equo compenso tutela i professionisti nei rapporti con soggetti privati, mentre nei contratti pubblici il compenso è fissato a base d’asta e può essere oggetto di ribasso;
- il ribasso del compenso negli appalti pubblici è legittimo, purché sia sostenibile e valutato nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
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