Equo compenso per i servizi di architettura e ingegneria: ANAC vuole farlo fuori
Una nota di ANAC inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede la disapplicazione dell’equo compenso per i servizi di architettura e ingegneria
Equo compenso: la sentenza del TAR Veneto 3 aprile 2024, n. 632
Successivamente, però, arriva la sentenza del TAR Veneto 3 aprile 2024, n. 632 che, dopo una attenta ricostruzione delle norme nazionali ed europee, mette fine ad un “dubbio normativo” sollevato da ANAC.
Secondo il TAR, alla luce dei contenuti della Legge n. 49/2023 perfettamente compatibili con i più recenti della Corte di Giustizia della Corte Europea sull’argomento:
- è ammissibile il ricorso presentato contro l’aggiudicazione di una gara per violazione dell’equo compenso;
- non si sarebbe alcuno ostacolo all’applicazione della Legge sull’equo compenso anche nelle gare ad oggetto servizi di architettura e ingegneria;
- la disciplina di gara deve ritenersi essere stata eterointegrata dalla legge n. 49/2023;
- l’aggiudicazione e gli atti di gara impugnati sarebbero illegittimi in ragione della proposizione di una offerta economica (aggiudicataria) formulata in violazione della legge n. 49/2023;
- il compenso determinato dall’Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 deve ritenersi non ribassabile dall’operatore economico;
- è possibile ribassare le componenti “spese e oneri accessori”.
I giudici di primo grado, infatti, rilevano che “…l’operatore economico che, in virtù della sua organizzazione d’impresa, dovesse ritenere di poter ribassare componenti accessori del prezzo (ad esempio le spese generali) potrà avvantaggiarsi di tale capacità nell’ambito del confronto competitivo con gli altri partecipanti alla gara, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte non serie o che, per la consistenza del ribasso offerto su componenti accessorie del prezzo, potranno apparire in buona sostanza abusive, ossia volte ad ottenere un vantaggio indebito traslando su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della legge n. 49/2023, sarebbe stato offerto sui compensi”.
Si potrebbe concludere con l’affermazione tennistica: game, set, match. E invece no…
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