Fiscalizzazione abusi edilizi: quando si applica?
Il TAR entra nel merito di una richiesta di fiscalizzazione di un abuso edilizio avanzata da un privato che ne chiedeva l’applicazione al posto della demolizione
Il caso di specie
Nel caso oggetto del nuovo intervento del TAR, con ordinanza di demolizione, il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzate in assenza di titolo edilizio, e aveva altresì rigettato la richiesta di fiscalizzazione, ritenuta applicabile solamente al diverso caso in cui le opere siano realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire.
La qualificazione dell’intervento edilizio non può essere più posta in discussione: legittimamente l’amministrazione comunale ha ignorato il riferimento all’art. 33, d.P.R. n. 380/2001, disposizione che attiene agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di titolo edilizio, quale non è quello oggetto della presente controversia.
Anche i tentativi dei ricorrenti di affermare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione dell’art. 34, d.P.R. n. 380/2001 si scontrano con quanto disposto dall’ordinanza demolitoria con cui era già stata rigettata la richiesta di fiscalizzazione.
Il potere esercitato dal Comune con il provvedimento impugnato è, dunque, privo di qualsiasi connotazione di discrezionalità essendo vincolato in forza sia delle previsioni dettate dal d.P.R. n. 380/2001 che di quanto accertato con efficacia di giudicato di due precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. In definitiva, non vi è alcun margine perché possano configurarsi vizi di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 25 giugno 2024, n. 1982IL NOTIZIOMETRO