Fiscalizzazione abuso edilizio: il Consiglio di Stato sul calcolo del valore venale del fabbricato
Il Consiglio di Stato sul calcolo del valore venale del fabbricato dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire
Tra le disposizioni previste dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), vie le la modifica dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Fiscalizzazione abuso edilizio e stato legittimo
Una modifica molto importante perché consente l’applicazione di una sanzione alternativa (c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio) quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. In particolare, si è passati dal doppio al triplo:
- del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale;
- del valore venale, determinato a cura della agenzia delle entrate, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Ed è una modifica importante perché, unitamente alla revisione del comma 1-bis, art. 9-bis del Testo Unico Edilizia (TUE), il pagamento della sanzione concorre allo stato legittimo dell’immobile (pur non avendo previsto l’art. 34, comma 2, i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria, come prevede invece l’art. 38, comma 2, del TUE per la sanzione alternativa in caso di interventi eseguiti sulla base di un permesso di costruire annullato).
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 3 giugno 2024, n. 4971IL NOTIZIOMETRO