Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e Salva Casa: cambiano gli effetti sullo stato legittimo

La normativa edilizia prevede la demolizione come unica possibilità in caso di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Negli altri casi alla demolizione ci può essere una alternativa (la fiscalizzazione) con nuovi effetti dovuti dal Decreto Salva Casa

di Gianluca Oreto - 11/06/2024

Lo stato legittimo

Tra le modifiche da segnare con la penna rossa vi è quella che riguarda la definizione di stato legittimo contenuta al comma 1-bis, art. 9-bis, del Testo Unico Edilizia. Dal 30 maggio 2024 per attestare lo stato legittimo sarà sempre necessario verificare a monte se si tratta di un immobile:

  • per cui esiste un titolo che ne ha abilitato o legittimato la costruzione;
  • realizzato in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.

Nel primo caso, lo stato legittimo è stabilito:

  • dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa;
  • oppure dal titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa;

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali:

  • le riprese fotografiche;
  • gli estratti cartografici;
  • i documenti d'archivio;
  • altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

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